Art. 12
Modelli quantitativi annuali per la singola impresa — Informazioni sulle garanzie a lungo termine
In vigore dal 2 dic 2015
Modelli quantitativi annuali per la singola impresa — Informazioni sulle garanzie a lungo termine
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione trasmettono annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, utilizzando i seguenti modelli:
(a)
il modello S.22.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sull'impatto delle misure di garanzia a lungo termine e delle misure transitorie, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.01 di cui all'allegato II;
(b)
il modello S.22.04.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulla misura transitoria sui tassi di interesse, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.04 di cui all'allegato II;
(c)
il modello S.22.05.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulla misura transitoria sulle riserve tecniche, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.05 di cui all'allegato II;
(d)
il modello S.22.06.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulla migliore stima soggetta all'aggiustamento per la volatilità per paese e per valuta, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.06 di cui all'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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