Art. 12 · Modelli quantitativi annuali per la singola impresa — Informazioni sulle garanzie a lungo termine

Art. 12

Modelli quantitativi annuali per la singola impresa — Informazioni sulle garanzie a lungo termine

In vigore dal 2 dic 2015
Modelli quantitativi annuali per la singola impresa — Informazioni sulle garanzie a lungo termine Le imprese di assicurazione e di riassicurazione trasmettono annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, utilizzando i seguenti modelli: (a) il modello S.22.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sull'impatto delle misure di garanzia a lungo termine e delle misure transitorie, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.01 di cui all'allegato II; (b) il modello S.22.04.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulla misura transitoria sui tassi di interesse, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.04 di cui all'allegato II; (c) il modello S.22.05.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulla misura transitoria sulle riserve tecniche, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.05 di cui all'allegato II; (d) il modello S.22.06.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulla migliore stima soggetta all'aggiustamento per la volatilità per paese e per valuta, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.06 di cui all'allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:2450:oj#art-12