Art. 33
Modifiche del regolamento (UE) n. 1169/2011
In vigore dal 25 nov 2015
Modifiche del regolamento (UE) n. 1169/2011
Il regolamento (UE) n. 1169/2011 è così modificato:
1)
All', paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«h)
la definizione di “nanomateriali ingegnerizzati” di cui all', paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).»;"
2)
L', paragrafo 2, lettera t) è soppresso.
I riferimenti all', paragrafo 2, lettera t) soppressa, del regolamento (UE) n. 1169/2011 si intendono fatti all', paragrafo 2, lettera f) del presente regolamento.
3)
L', paragrafo 5, è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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