Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 25 nov 2015
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica all'immissione di nuovi alimenti sul mercato dell'Unione. 2.   Il presente regolamento non si applica: a) agli alimenti geneticamente modificati, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003; b) agli alimenti quando e nella misura in cui sono usati come: i) enzimi alimentari, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008; ii) additivi alimentari, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008; iii) aromi alimentari, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1334/2008; iv) solventi da estrazione usati o destinati alla preparazione di prodotti o ingredienti alimentari, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/32/CE;
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