Art. 75

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

In vigore dal 24 nov 2015
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura (, paragrafo 1, del codice) 1.   La dichiarazione su fattura può essere compilata da qualsiasi esportatore che opera in un paese beneficiario per le spedizioni consistenti di uno o più colli contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6 000 EUR, a condizione che la cooperazione amministrativa di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento si applichi a questa procedura. 2.   L’esportatore che compila la dichiarazione su fattura deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o di altre autorità pubbliche competenti del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione. 3.   La dichiarazione su fattura è compilata dall’esportatore a macchina, in francese, inglese o spagnolo, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale il testo riportato nell’allegato 22-09. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. 4.   L’uso della dichiarazione su fattura è subordinato alle seguenti condizioni: a) per ogni singola spedizione deve essere compilata una dichiarazione su fattura distinta; b) se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l’esportatore può far riferimento a tale controllo nella dichiarazione su fattura.
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Art. 75 Regolamento (UE) 2015/2447 — Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura | Portale Normativo