Art. 38
Voli di transito in aeromobili d’affari o da turismo
In vigore dal 24 nov 2015
Voli di transito in aeromobili d’affari o da turismo
( del codice)
I controlli doganali e le formalità applicabili ai bagagli delle persone che si trovano a bordo di aeromobili d’affari o da turismo sono effettuati presso i seguenti aeroporti:
a)
per i voli provenienti da un aeroporto non unionale, se l’aeromobile, dopo uno scalo in un aeroporto unionale, continua verso un altro aeroporto unionale, presso il primo aeroporto internazionale dell’Unione;
b)
per i voli provenienti da un aeroporto unionale, se l’aeromobile, dopo uno scalo in un aeroporto unionale, continua verso un aeroporto non unionale, presso l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione.
Storico versioni
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