Art. 38

Voli di transito in aeromobili d’affari o da turismo

In vigore dal 24 nov 2015
Voli di transito in aeromobili d’affari o da turismo ( del codice) I controlli doganali e le formalità applicabili ai bagagli delle persone che si trovano a bordo di aeromobili d’affari o da turismo sono effettuati presso i seguenti aeroporti: a) per i voli provenienti da un aeroporto non unionale, se l’aeromobile, dopo uno scalo in un aeroporto unionale, continua verso un altro aeroporto unionale, presso il primo aeroporto internazionale dell’Unione; b) per i voli provenienti da un aeroporto unionale, se l’aeromobile, dopo uno scalo in un aeroporto unionale, continua verso un aeroporto non unionale, presso l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione.
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Art. 38 Regolamento (UE) 2015/2447 — Voli di transito in aeromobili d’affari o da turismo | Portale Normativo