Art. 37

Voli di transito

In vigore dal 24 nov 2015
Voli di transito ( del codice) 1.   I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo da un aeroporto non unionale in un aeromobile che, dopo uno scalo in un aeroporto unionale, continua verso un altro aeroporto unionale sono effettuati presso l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione. I bagagli a mano e i bagagli registrati sono soggetti alla normativa sui bagagli delle persone provenienti da paesi terzi a meno che la persona interessata non fornisca la prova del carattere unionale dei beni trasportati. 2.   I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo da un aeroporto unionale in un aeromobile che, dopo uno scalo in un altro aeroporto unionale, continua verso un aeroporto non unionale sono effettuati presso il primo aeroporto internazionale dell’Unione. Il bagaglio a mano può essere soggetto a controllo presso l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione in cui l’aeromobile fa scalo per accertare la posizione doganale di merci unionali.
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Art. 37 Regolamento (UE) 2015/2447 — Voli di transito | Portale Normativo