Art. 34

Revoca di un’autorizzazione

In vigore dal 24 nov 2015
Revoca di un’autorizzazione ( del codice) 1.   La revoca di un’autorizzazione AEO non pregiudica un’eventuale decisione favorevole adottata con riguardo alla stessa persona, a meno che la qualifica di AEO non fosse una condizione di tale decisione favorevole, o che tale decisione fosse fondata su un criterio di cui all’ del codice che non è più soddisfatto. 2.   La revoca o la modifica di una decisione favorevole adottata con riguardo al titolare dell’autorizzazione non pregiudica automaticamente l’autorizzazione AEO di tale persona. 3.   Se la stessa persona detiene contemporaneamente la qualifica di AEOC e AEOS, e l’ del codice o l’ del presente regolamento sono applicabili a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all’, lettera d), del codice, l’autorizzazione AEOC è revocata e l’autorizzazione AEOS rimane valida. Se la stessa persona detiene contemporaneamente la qualifica di AEOS e AEOC, e l’ del codice o l’ del presente regolamento sono applicabili a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all’, lettera d), del codice, l’autorizzazione AEOS è revocata e l’autorizzazione AEOC rimane valida.
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Art. 34 Regolamento (UE) 2015/2447 — Revoca di un’autorizzazione | Portale Normativo