Art. 34
Revoca di un’autorizzazione
In vigore dal 24 nov 2015
Revoca di un’autorizzazione
( del codice)
1. La revoca di un’autorizzazione AEO non pregiudica un’eventuale decisione favorevole adottata con riguardo alla stessa persona, a meno che la qualifica di AEO non fosse una condizione di tale decisione favorevole, o che tale decisione fosse fondata su un criterio di cui all’ del codice che non è più soddisfatto.
2. La revoca o la modifica di una decisione favorevole adottata con riguardo al titolare dell’autorizzazione non pregiudica automaticamente l’autorizzazione AEO di tale persona.
3. Se la stessa persona detiene contemporaneamente la qualifica di AEOC e AEOS, e l’ del codice o l’ del presente regolamento sono applicabili a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all’, lettera d), del codice, l’autorizzazione AEOC è revocata e l’autorizzazione AEOS rimane valida.
Se la stessa persona detiene contemporaneamente la qualifica di AEOS e AEOC, e l’ del codice o l’ del presente regolamento sono applicabili a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all’, lettera d), del codice, l’autorizzazione AEOS è revocata e l’autorizzazione AEOC rimane valida.
Storico versioni
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