Art. 165
Reciproca assistenza tra le autorità doganali
In vigore dal 24 nov 2015
Reciproca assistenza tra le autorità doganali
(, paragrafo 1, e , paragrafo 1, del codice)
1. Quando sorge un’obbligazione doganale, le autorità doganali competenti per la riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale comunicano alle altre autorità doganali interessate le seguenti informazioni:
a)
il fatto che è sorta un’obbligazione doganale;
b)
le azioni intraprese presso il debitore ai fini della riscossione degli importi in questione.
2. Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per la riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale.
3. Fatto salvo l’, paragrafo 4, del codice, quando l’autorità doganale dello Stato membro in cui le merci sono state vincolate a un regime speciale diverso dal transito o si trovavano in regime di custodia temporanea prima della scadenza del termine di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446, viene in possesso della prova che i fatti che hanno determinato o si ritenga abbiano determinato l’insorgenza dell’obbligazione doganale si sono verificati in un altro Stato membro, tale autorità doganale provvede immediatamente, e in ogni caso entro tale termine, a inviare tutte le informazioni di cui dispone all’autorità doganale competente per tale luogo. Quest’ultima autorità doganale conferma il ricevimento della comunicazione e indica se è competente per la riscossione. In assenza di risposta entro 90 giorni, l’autorità doganale richiedente procede immediatamente alla riscossione.
4. Fatto salvo l’, paragrafo 4, del codice, quando l’autorità doganale dello Stato membro in cui è stato constatato che è sorta un’obbligazione doganale per merci che non erano vincolate a un regime doganale né erano in regime di custodia temporanea viene in possesso, prima della notifica dell’obbligazione doganale, della prova che i fatti che hanno determinato o si ritenga abbiano determinato l’insorgenza dell’obbligazione doganale si sono verificati in un altro Stato membro, tale autorità doganale provvede immediatamente, e in ogni caso prima di tale notifica, a inviare tutte le informazioni di cui dispone all’autorità doganale competente per tale luogo. Quest’ultima autorità doganale conferma il ricevimento della comunicazione e indica se è competente per la riscossione. In assenza di risposta entro 90 giorni, l’autorità doganale richiedente procede immediatamente alla riscossione.
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