Art. 164

Notifica del mancato appuramento di un regime alle associazioni garanti

In vigore dal 24 nov 2015
Notifica del mancato appuramento di un regime alle associazioni garanti [, paragrafo 3, lettere b) e c), del codice] Una notifica valida del mancato appuramento di un regime conformemente alla convenzione TIR o alla convenzione ATA o ancora alla convenzione di Istanbul, effettuata dalle autorità doganali di uno Stato membro a un’associazione garante, costituisce una notifica a qualsiasi altra associazione garante di un altro Stato membro designata come responsabile del pagamento di un importo di dazi all’importazione o all’esportazione o di altri oneri.
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Art. 164 Regolamento (UE) 2015/2447 — Notifica del mancato appuramento di un regime alle associazioni garanti | Portale Normativo