Art. 164 · Notifica del mancato appuramento di un regime alle associazioni garanti

Art. 164

Notifica del mancato appuramento di un regime alle associazioni garanti

In vigore dal 24 nov 2015
Notifica del mancato appuramento di un regime alle associazioni garanti [, paragrafo 3, lettere b) e c), del codice] Una notifica valida del mancato appuramento di un regime conformemente alla convenzione TIR o alla convenzione ATA o ancora alla convenzione di Istanbul, effettuata dalle autorità doganali di uno Stato membro a un’associazione garante, costituisce una notifica a qualsiasi altra associazione garante di un altro Stato membro designata come responsabile del pagamento di un importo di dazi all’importazione o all’esportazione o di altri oneri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-164