Art. 164
Notifica del mancato appuramento di un regime alle associazioni garanti
In vigore dal 24 nov 2015
Notifica del mancato appuramento di un regime alle associazioni garanti
[, paragrafo 3, lettere b) e c), del codice]
Una notifica valida del mancato appuramento di un regime conformemente alla convenzione TIR o alla convenzione ATA o ancora alla convenzione di Istanbul, effettuata dalle autorità doganali di uno Stato membro a un’associazione garante, costituisce una notifica a qualsiasi altra associazione garante di un altro Stato membro designata come responsabile del pagamento di un importo di dazi all’importazione o all’esportazione o di altri oneri.
Storico versioni
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