Art. 111
Controllo a posteriori delle prove dell’origine per i prodotti che hanno acquisito il carattere originario mediante cumulo
In vigore dal 24 nov 2015
Controllo a posteriori delle prove dell’origine per i prodotti che hanno acquisito il carattere originario mediante cumulo
(, paragrafo 1, del codice)
Gli del presente regolamento si applicano anche fra i paesi dello stesso gruppo regionale ai fini della comunicazione di informazioni alla Commissione o alle autorità doganali degli Stati membri e del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, o delle dichiarazioni su fattura rilasciati/e in conformità delle norme sul cumulo regionale dell’origine.
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