Art. 5

Comunicazione alla Commissione

In vigore dal 18 nov 2015
Comunicazione alla Commissione 1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione «nulla», oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato. 2.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli con l'indicazione «nulla», oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati: a) insieme alle comunicazioni di cui all', paragrafo 8, del presente regolamento relative alle domande presentate per l'ultimo sottoperiodo del periodo contingentale; b) entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale per i quantitativi non ancora comunicati al momento della prima comunicazione di cui alla lettera a). 3.   Entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale in questione. 4.   Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio nel caso del contingente tariffario 09.4275 di cui all'allegato I e in chilogrammi di peso del prodotto nel caso del contingente tariffario 09.4276, suddivisi per numero d'ordine.
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