Art. 3

Domande di titoli d'importazione e titoli d'importazione

In vigore dal 18 nov 2015
Domande di titoli d'importazione e titoli d'importazione 1.   L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all', paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. 2.   All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione, l'operatore deposita una cauzione pari a 20 EUR/100 kg. 3.   La domanda di titolo d'importazione può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo d'importazione e del titolo stesso. Nel caso del contingente d'importazione 09.4275 di cui all'allegato I, il quantitativo complessivo è convertito in equivalente uova in guscio. 4.   Le domande di titolo e i titoli d'importazione recano: a) nella casella 8, il nome «Ucraina» come paese d'origine e una crocetta nella casella «sì»; b) nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II. 5.   Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC. 6.   La domanda di titoli d'importazione è presentata entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'. 7.   La domanda di titolo d'importazione riguarda un quantitativo di almeno 1 tonnellata e pari al massimo al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale in questione. 8.   Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui è presentata la domanda, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione «nulla», di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio nel caso del contingente tariffario 09.4275 di cui all'allegato I e in chilogrammi di peso del prodotto nel caso del contingente tariffario 09.4276, suddivisi per numero d'ordine. 9.   I titoli d'importazione sono rilasciati a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese. 10.   La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:2077:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo