Art. 3
Domande di titoli d'importazione e titoli d'importazione
In vigore dal 18 nov 2015
Domande di titoli d'importazione e titoli d'importazione
1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all', paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.
2. All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione, l'operatore deposita una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.
3. La domanda di titolo d'importazione può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo d'importazione e del titolo stesso. Nel caso del contingente d'importazione 09.4275 di cui all'allegato I, il quantitativo complessivo è convertito in equivalente uova in guscio.
4. Le domande di titolo e i titoli d'importazione recano:
a)
nella casella 8, il nome «Ucraina» come paese d'origine e una crocetta nella casella «sì»;
b)
nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II.
5. Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC.
6. La domanda di titoli d'importazione è presentata entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'.
7. La domanda di titolo d'importazione riguarda un quantitativo di almeno 1 tonnellata e pari al massimo al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale in questione.
8. Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui è presentata la domanda, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione «nulla», di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio nel caso del contingente tariffario 09.4275 di cui all'allegato I e in chilogrammi di peso del prodotto nel caso del contingente tariffario 09.4276, suddivisi per numero d'ordine.
9. I titoli d'importazione sono rilasciati a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese.
10. La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.
Storico versioni
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