Art. 4

Validità dei titoli d'importazione

In vigore dal 18 nov 2015
Validità dei titoli d'importazione In deroga all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità dei titoli d'importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia il 31 dicembre di ciascun periodo contingentale.
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