Art. 7

Modalità applicabili alle comunicazioni obbligatorie

In vigore dal 9 nov 2015
L'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1272/2009 è sostituito dal seguente: «Articolo 58 Modalità applicabili alle comunicazioni obbligatorie Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*6). (*6)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).» "
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Art. 7 Regolamento (UE) 2015/2000 — Modalità applicabili alle comunicazioni obbligatorie | Portale Normativo