Art. 4

In vigore dal 9 nov 2015
L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 826/2008 è così modificato: 1) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, comprese quelle negative, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009. 4.   Maggiori informazioni sulle comunicazioni sono stabilite nei regolamenti recanti apertura della gara in questione.»; 2) il paragrafo 5 è soppresso.
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