Art. 4
In vigore dal 9 nov 2015
L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 826/2008 è così modificato:
1)
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, comprese quelle negative, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009.
4. Maggiori informazioni sulle comunicazioni sono stabilite nei regolamenti recanti apertura della gara in questione.»;
2)
il paragrafo 5 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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