Art. 3
In vigore dal 9 nov 2015
All'articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 952/2006, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Entro la fine di ogni mese, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le medie dei prezzi rilevate a livello nazionale, nonché il totale dei quantitativi corrispondenti e le deviazioni standard. Le medie e le deviazioni standard vengono ponderate in base ai quantitativi comunicati dalle imprese ai sensi del precedente paragrafo. La comunicazione è effettuata in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*3).
(*3) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).»
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Storico versioni
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