Art. 37

Coordinamento delle attività di comunicazione esterna in una situazione di emergenza

In vigore dal 16 ott 2015
Coordinamento delle attività di comunicazione esterna in una situazione di emergenza Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio responsabili della vigilanza sulle succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza coordinano, per quanto possibile, le attività di comunicazione esterna tenendo conto degli elementi specificati all', paragrafo 2, e degli obblighi o vincoli giuridici imposti dalla normativa nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:98:oj#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 37 Regolamento (UE) 2016/98 — Coordinamento delle attività di comunicazione esterna in una situazione di emergenza | Portale Normativo