Art. 37
Coordinamento delle attività di comunicazione esterna in una situazione di emergenza
In vigore dal 16 ott 2015
Coordinamento delle attività di comunicazione esterna in una situazione di emergenza
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio responsabili della vigilanza sulle succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza coordinano, per quanto possibile, le attività di comunicazione esterna tenendo conto degli elementi specificati all', paragrafo 2, e degli obblighi o vincoli giuridici imposti dalla normativa nazionale.
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