Art. 22
Coordinamento delle attività di comunicazione esterna in una situazione di emergenza
In vigore dal 16 ott 2015
Coordinamento delle attività di comunicazione esterna in una situazione di emergenza
1. Nel quadro della normativa nazionale e dell'Unione applicabile, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza coordinano, per quanto possibile, le attività di comunicazione esterna.
2. Allo scopo di coordinare le attività di comunicazione esterna, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio concordano i seguenti elementi:
a)
la ripartizione delle responsabilità per coordinare le attività di comunicazione esterna nelle diverse fasi della situazione di emergenza;
b)
il livello di informazione da comunicare, tenendo conto della necessità di mantenere la fiducia del mercato e di qualsiasi altro obbligo supplementare di informativa laddove gli strumenti finanziari emessi dai soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza siano negoziati in uno o più mercati pubblici regolamentati dell'Unione;
c)
il coordinamento delle dichiarazioni pubbliche, comprese quelle rilasciate soltanto da un membro del collegio, in particolare se è probabile che abbiano conseguenze per i soggetti del gruppo sottoposti alla vigilanza di altri membri del collegio;
d)
la ripartizione di responsabilità e la tempistica più opportuna per contattare i soggetti del gruppo;
e)
la ripartizione di responsabilità e le azioni da adottare per comunicare all'esterno le azioni coordinate adottate per far fronte alla situazione di emergenza;
f)
una descrizione del possibile coordinamento con un altro gruppo o collegio che potrebbe essere coinvolto nell'affrontare una situazione di emergenza che interessa il gruppo, come un gruppo di gestione delle crisi o un collegio di risoluzione.
Storico versioni
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