Art. 36
Monitoraggio dell'attuazione della risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza
In vigore dal 16 ott 2015
Monitoraggio dell'attuazione della risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza
1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio che esercitano la vigilanza sulle succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza monitorano e si scambiano informazioni sull'attuazione della risposta prudenziale coordinata di cui all'.
2. Le informazioni da scambiare comprendono almeno un aggiornamento sull'attuazione delle azioni concordate secondo il calendario previsto, di cui all', paragrafo 2, e la necessità di attualizzarle o adeguarle.
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