Art. 34

Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza

In vigore dal 16 ott 2015
Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza 1.   Se si verifica una situazione di emergenza, le autorità competenti dello Stato membro d'origine coordinano la valutazione della situazione di emergenza (in prosieguo la «valutazione prudenziale coordinata») in cooperazione con i membri del collegio a norma dell'articolo 112, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE. 2.   La valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza preparata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine riguarda almeno i seguenti elementi: a) la natura e la gravità della situazione di emergenza; b) l'effetto o il potenziale effetto della situazione di emergenza sull'ente e sulle sue succursali che ne sono o possono esserne interessate; c) il rischio di contagio transfrontaliero. 3.   Per valutare il paragrafo 2, lettera c), le autorità competenti dello Stato membro d'origine considerano le potenziali conseguenze sistemiche in tutti gli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative.
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Art. 34 Regolamento (UE) 2016/98 — Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza | Portale Normativo