Art. 33

Condizioni generali relative allo scambio di informazioni in una situazione di emergenza

In vigore dal 16 ott 2015
Condizioni generali relative allo scambio di informazioni in una situazione di emergenza 1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio si scambiano tutte le informazioni necessarie al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti nel titolo VII, capo 1, sezione II, della stessa direttiva e, ove applicabili, all'articolo 54 e all'articolo 58 della direttiva 2004/39/CE. 2.   Immediatamente dopo che un membro o un osservatore del collegio le informano della situazione di emergenza, o dopo averla individuata, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano le informazioni di cui all', paragrafo 2, lettera b), secondo le procedure indicate all', paragrafo 2, lettera a), ai membri del collegio che esercitano la vigilanza sulle succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza, e all'ABE. 3.   A seconda della natura, della gravità, del potenziale effetto sistemico o di altro tipo e della probabilità di contagio della situazione di emergenza, i membri del collegio che esercitano la vigilanza sulle succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza e le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono decidere di scambiarsi informazioni supplementari. 4.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine esaminano le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per accertarne l'eventuale rilevanza ai fini dell'esecuzione dei compiti del collegio di risoluzione. Se le informazioni risultano rilevanti, le autorità competenti dello Stato membro d'origine le comunicano all'autorità di risoluzione di cui all' della direttiva 2014/59/UE. 5.   Ove applicabili, le informazioni indicate nei paragrafi 2 e 3 sono aggiornate immediatamente qualora siano disponibili nuove informazioni. 6.   Se lo scambio di informazioni o di comunicazioni cui si fa riferimento nel presente articolo si svolge oralmente, le autorità competenti interessate vi danno seguito tempestivamente con una comunicazione scritta.
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Art. 33 Regolamento (UE) 2016/98 — Condizioni generali relative allo scambio di informazioni in una situazione di emergenza | Portale Normativo