Art. 3
In vigore dal 15 ott 2015
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
quanto prima e al massimo entro il 31 dicembre 2015, i criteri oggettivi utilizzati per determinare i metodi per la concessione del sostegno mirato e le misure adottate per evitare distorsioni della concorrenza;
b)
entro il 30 settembre 2016, gli importi totali degli aiuti versati, nonché il numero e il tipo di beneficiari.
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