Art. 1
In vigore dal 15 ott 2015
1. L'Unione mette a disposizione degli Stati membri un aiuto pari a un importo totale di EUR 420 000 000 destinato a fornire un sostegno mirato agli agricoltori nei settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine («settori zootecnici»).
Gli Stati membri utilizzano gli importi messi a loro disposizione secondo quanto previsto in allegato per le misure adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza.
Le misure adottate dagli Stati membri sono volte ad attenuare le conseguenze economiche derivanti dalle perturbazioni del mercato per i produttori nei settori zootecnici.
Gli Stati membri assicurano che, quando i produttori dei settori zootecnici non sono i beneficiari diretti dei pagamenti, il vantaggio economico dell'aiuto è integralmente trasferito su di loro.
Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti a norma del presente regolamento sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se essi hanno versato il sostegno entro il 30 giugno 2016.
2. Per quanto riguarda la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Croazia, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Svezia e il Regno Unito, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati nell'allegato è la data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il sostegno di cui al presente regolamento può essere cumulato con altri aiuti finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
Storico versioni
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