Art. 2

In vigore dal 15 ott 2015
Gli Stati membri possono concedere un sostegno supplementare per le misure adottate in applicazione dell' fino ad un massimo del 100 % dell'importo corrispondente che figura in allegato, e alle stesse condizioni di oggettività, come previsto all'. Gli Stati membri versano il sostegno supplementare al più tardi entro il 30 giugno 2016.
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