Art. 7

Sistemi elettronici per lo scambio e la registrazione dei dati

In vigore dal 13 ott 2015
Sistemi elettronici per lo scambio e la registrazione dei dati 1.   Le autorità competenti possono utilizzare sistemi elettronici per lo scambio e la registrazione dei dati contenuti nelle attestazioni. 2.   Gli Stati membri tengono in considerazione gli aspetti di complementarità, compatibilità e interoperabilità dei sistemi elettronici di cui al paragrafo 1.
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