Art. 7
Sistemi elettronici per lo scambio e la registrazione dei dati
In vigore dal 13 ott 2015
Sistemi elettronici per lo scambio e la registrazione dei dati
1. Le autorità competenti possono utilizzare sistemi elettronici per lo scambio e la registrazione dei dati contenuti nelle attestazioni.
2. Gli Stati membri tengono in considerazione gli aspetti di complementarità, compatibilità e interoperabilità dei sistemi elettronici di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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