Art. 5
Formato delle attestazioni
In vigore dal 13 ott 2015
Formato delle attestazioni
1. Le attestazioni di cui all', paragrafo 1, sono rilasciate su supporto cartaceo o elettronico.
2. In caso di attestazione elettronica, una versione stampata della stessa accompagna i prodotti derivati dalla foca all'atto dell'immissione sul mercato.
3. L'uso dell'attestazione non dispensa dall'espletamento di eventuali altre formalità relative all'immissione sul mercato.
4. L'autorità competente designata in conformità dell' può chiedere che l'attestazione sia tradotta nella lingua ufficiale dello Stato membro di immissione sul mercato.
Storico versioni
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