Art. 6

Autorità competenti

In vigore dal 13 ott 2015
Autorità competenti 1.   Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate dello svolgimento delle seguenti mansioni: a) verifica, su richiesta delle autorità doganali ai sensi dell', paragrafo 7, delle attestazioni che accompagnano i prodotti derivati dalla foca importati; b) verifica che le attestazioni siano state rilasciate da organismi riconosciuti stabiliti e operanti nello Stato membro considerato; c) conservazione di una copia delle attestazioni rilasciate per i prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia alla foca praticate nello Stato membro considerato. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome delle autorità competenti designate in conformità del paragrafo 1. 3.   La Commissione pubblica sul suo sito Internet l'elenco delle autorità competenti designate in conformità del paragrafo 1. L'elenco è aggiornato periodicamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:1850:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo