Art. 4

Pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco

In vigore dal 12 ott 2015
Pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco 1.   Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato del presente regolamento, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca. 2.   Entro il 31 dicembre 2015, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di pescherecci stabiliti a norma del paragrafo 1 per ciascun tipo di pesca di cui all'allegato. Essi tengono aggiornati tali elenchi.
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