Art. 2

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

In vigore dal 12 ott 2015
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse o trappole (codici degli attrezzi (2) FPO e FIX) nella divisione CIEM VIa e nella sottozona CIEM VII.
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