Art. 3
Esenzioni de minimis
In vigore dal 12 ott 2015
Esenzioni de minimis
1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:
a)
per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % nel 2016, nel 2017 e nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano la sogliola nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg con tramagli e reti da imbrocco;
b)
per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIId e VIIe con reti a strascico aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm;
c)
per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIIb-VIIj con reti a strascico aventi dimensioni di maglia non inferiori a 100 mm;
d)
per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nella sottozona CIEM VII, ad eccezione delle divisioni VIIa, VIId e VIIe, con reti a strascico aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm;
e)
per lo scampo (Nephrops norvegicus), fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella sottozona CIEM VII;
f)
per lo scampo (Nephrops norvegicus), fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella divisione CIEM VIa;
g)
per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % nel 2016, nel 2017 e nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi dotati di maggiore selettività (attrezzi TBB con dimensioni di maglia di 80-199 mm) nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg.
2. Entro il 1o maggio 2016, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e tali informazioni al massimo entro il 1o settembre 2016.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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