Art. 3

Esenzioni de minimis

In vigore dal 12 ott 2015
Esenzioni de minimis 1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi: a) per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % nel 2016, nel 2017 e nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano la sogliola nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg con tramagli e reti da imbrocco; b) per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIId e VIIe con reti a strascico aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm; c) per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIIb-VIIj con reti a strascico aventi dimensioni di maglia non inferiori a 100 mm; d) per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nella sottozona CIEM VII, ad eccezione delle divisioni VIIa, VIId e VIIe, con reti a strascico aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm; e) per lo scampo (Nephrops norvegicus), fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella sottozona CIEM VII; f) per lo scampo (Nephrops norvegicus), fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella divisione CIEM VIa; g) per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % nel 2016, nel 2017 e nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi dotati di maggiore selettività (attrezzi TBB con dimensioni di maglia di 80-199 mm) nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg. 2.   Entro il 1o maggio 2016, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e tali informazioni al massimo entro il 1o settembre 2016.
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