Art. 3

Applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica

In vigore dal 12 ott 2015
Applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica 1.   Gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'allegato I in relazione all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione. Tali valori di rendimento di riferimento armonizzati si applicano per un periodo di 10 anni a decorrere dall'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione. 2.   A partire dall'undicesimo anno successivo all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione, gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati che, a norma del paragrafo 1, si applicano alle unità di cogenerazione di 10 anni di età. Tali valori di rendimento di riferimento si applicano per un anno. 3.   Ai fini del presente articolo, l'anno di costruzione di un'unità di cogenerazione è l'anno civile nel corso del quale l'unità inizia a produrre energia elettrica.
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