Art. 1
Fissazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati
In vigore dal 12 ott 2015
Fissazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati
I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore sono definiti rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:2402:oj#art-1