Art. 4

Applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore

In vigore dal 12 ott 2015
Applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore 1.   Gli Stati membri applicano i valori di riferimento armonizzati di cui all'allegato II in relazione all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione. 2.   Ai fini del presente articolo, l'anno di costruzione di un'unità di cogenerazione è l'anno civile di costruzione ai fini dell'.
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