Art. 18
Misure da prendere da parte dei fabbricanti in caso di manomissione o sospetta falsificazione
In vigore dal 2 ott 2015
Misure da prendere da parte dei fabbricanti in caso di manomissione o sospetta falsificazione
Qualora il fabbricante abbia motivo di ritenere che l'imballaggio di un medicinale sia stato manomesso, o se la verifica delle caratteristiche di sicurezza dimostra che il prodotto può non essere autentico, il fabbricante non destina il prodotto alla vendita o alla distribuzione e informa immediatamente le autorità competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:161:oj#art-18