Art. 18

Misure da prendere da parte dei fabbricanti in caso di manomissione o sospetta falsificazione

In vigore dal 2 ott 2015
Misure da prendere da parte dei fabbricanti in caso di manomissione o sospetta falsificazione Qualora il fabbricante abbia motivo di ritenere che l'imballaggio di un medicinale sia stato manomesso, o se la verifica delle caratteristiche di sicurezza dimostra che il prodotto può non essere autentico, il fabbricante non destina il prodotto alla vendita o alla distribuzione e informa immediatamente le autorità competenti.
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