Art. 4

Prescrizioni in materia di pesticidi

In vigore dal 25 set 2015
Prescrizioni in materia di pesticidi 1.   Ai fini del presente articolo per «residuo» si intende il residuo di una sostanza attiva, di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, utilizzata in un prodotto fitosanitario, di cui all', paragrafo 1, di detto regolamento, compresi i metaboliti e i prodotti della degradazione o reazione di tale sostanza attiva. 2.   Le formule per lattanti e le formule di proseguimento non devono contenere residui a livelli superiori a 0,01 mg/kg per sostanza attiva. Tali livelli sono determinati con metodi analitici standardizzati generalmente accettati. 3.   In deroga al paragrafo 2, per le sostanze attive elencate nell'allegato IV si applicano i livelli massimi di residui specificati in tale allegato. 4.   Le formule per lattanti e le formule di proseguimento sono ottenute solo con prodotti agricoli per la cui produzione non sono stati utilizzati prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nell'allegato V. Tuttavia, a fini di controllo, i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nell'allegato V si considerano come non utilizzati se i loro residui non sono superiori a un livello di 0,003 mg/kg. 5.   I livelli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 si applicano alle formule per lattanti e alle formule di proseguimento pronte all'uso, commercializzate come tali o dopo una preparazione conforme alle istruzioni del fabbricante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:127:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo