Art. 2

Prescrizioni in materia di composizione

In vigore dal 25 set 2015
Prescrizioni in materia di composizione 1.   Le formule per lattanti sono conformi alle prescrizioni in materia di composizione stabilite nell'allegato I, tenendo conto dei valori per gli amminoacidi indispensabili e gli amminoacidi indispensabili in particolari condizioni indicati nell'allegato III. 2.   Le formule di proseguimento sono conformi alle prescrizioni in materia di composizione stabilite nell'allegato II, tenendo conto dei valori per gli amminoacidi indispensabili e gli amminoacidi indispensabili in particolari condizioni indicati nell'allegato III. 3.   I valori indicati negli allegati I e II si applicano alle formule per lattanti e alle formule di proseguimento pronte per l'uso, commercializzate come tali o dopo una preparazione conforme alle istruzioni del fabbricante. Per tale preparazione è richiesta solo l'aggiunta di acqua.
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