Art. 5

Denominazione dell'alimento

In vigore dal 25 set 2015
Denominazione dell'alimento 1.   La denominazione delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento diverse dalle formule per lattanti e dalle formule di proseguimento prodotte interamente con proteine di latte vaccino o caprino è conforme a quanto stabilito nell'allegato VI, parte A. 2.   La denominazione delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento prodotte interamente con proteine di latte vaccino o caprino è conforme a quanto stabilito nell'allegato VI, parte B.
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