Art. 4

In vigore dal 14 set 2015
1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1, sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione H Rue de la Loi 170, CHAR 04/034 1049 Bruxelles BELGIO e-mail: TRADE-TDI-INFORMATION@ec.europa.eu 2.   A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante decisione l'esenzione dal dazio esteso a norma dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1, delle importazioni da parte di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 599/2009.
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