Art. 2
In vigore dal 14 set 2015
1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall', paragrafo 2, è esteso alle importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, provenienti dal Canada, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 21), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 21), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 21), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710 19 43 21), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710 19 46 21), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710 19 47 21), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710 20 11 21), ex 2710 20 15 (codice TARIC 2710 20 15 21), ex 2710 20 17 (codice TARIC 2710 20 17 21), ex 3824 90 92 (codice TARIC 3824 90 92 10), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826 00 10 20, 3826 00 10 30, 3826 00 10 40 e 3826 00 10 89) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826 00 90 11), ad eccezione di quelli fabbricati dalle società sotto elencate:
Paese
Società
Codice addizionale TARIC
Canada
BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada
B107
Canada
Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada
B108
Il dazio da estendere è quello istituito per «tutte le altre società» all', paragrafo 2, ossia un dazio antidumping definitivo di 172,2 EUR per tonnellata netta.
Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).
2. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia adeguato dal venditore a favore dell'acquirente e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 145, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'importo del dazio antidumping di cui all', paragrafo 2, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla ripartizione dell'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
3. L'applicazione dell'esonero concesso alle società elencate al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. Qualora non sia presentata una simile fattura, si applica il dazio istituito dall', paragrafo 1, applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:1518:oj#art-2