Art. 1

In vigore dal 14 set 2015
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America, attualmente classificabile ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 29), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 29), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 29), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710 19 43 29), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710 19 46 29), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710 19 47 29), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710 20 11 29), ex 2710 20 15 (codice TARIC 2710 20 15 29), ex 2710 20 17 (codice TARIC 2710 20 17 29), ex 3824 90 92 (codice TARIC 3824 90 92 12), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826 00 10 29, 3826 00 10 39, 3826 00 10 49, 3826 00 10 99) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826 00 90 19). 2.   I dazi antidumping definitivi applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono rappresentati dai seguenti importi fissi: Società Dazio antidumping, in euro per tonnellata netta Codice addizionale TARIC Archer Daniels Midland Company, Decatur 68,6 A933 Cargill Inc., Wayzata 0 A934 Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston 70,6 A935 Imperium Renewables Inc., Seattle 76,5 A936 Peter Cremer North America LP, Cincinnati 198,0 A937 World Energy Alternatives LLC, Boston 82,7 A939 Società elencate nell'allegato I 115,6 Cfr. allegato I Tutte le altre società 172,2 A999 Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel). 3.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia adeguato dal venditore a favore dell'acquirente e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 145, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (17), l'importo del dazio antidumping di cui al paragrafo 2 è ridotto di una percentuale che corrisponde alla ripartizione dell'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile. 4.   L'applicazione del dazio individuale specificato per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. Qualora non sia presentata una siffatta fattura, si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società». 5.   Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.
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