Art. 4

Durata residua minima

In vigore dal 6 ago 2015
Durata residua minima 1.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 1, la durata residua minima di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è: a) 50 anni per i contratti stipulati o novati prima del 21 febbraio 2016 che appartengono alle categorie della tabella 1 o della tabella 2 di cui all'allegato; b) tre anni per i contratti stipulati o novati prima del 21 febbraio 2016 che appartengono alle categorie della tabella 3 o della tabella 4 di cui all'allegato; c) sei mesi per i contratti stipulati o novati a partire dal 21 febbraio 2016 che appartengono alle categorie delle tabelle da 1 a 4 di cui all'allegato. 2.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 2, la durata residua minima di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è: a) 50 anni per i contratti stipulati o novati prima del 21 maggio 2016 che appartengono alle categorie della tabella 1 o della tabella 2 di cui all'allegato; b) tre anni per i contratti stipulati o novati prima del 21 maggio 2016 che appartengono alle categorie della tabella 3 o della tabella 4 di cui all'allegato; c) sei mesi per i contratti stipulati o novati a partire dal 21 maggio 2016 che appartengono alle categorie delle tabelle da 1 a 4 di cui all'allegato. 3.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è: a) 50 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 1 o della tabella 2 di cui all'allegato; b) tre anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 3 o della tabella 4 di cui all'allegato. 4.   Quando un contratto è concluso tra due controparti finanziarie appartenenti a categorie diverse o tra due controparti finanziarie coinvolte in operazioni di cui all', paragrafo 2, la durata residua minima da prendere in considerazione ai fini del presente articolo è la durata residua applicabile più lunga.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:2205:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo