Art. 1

Categorie di derivati OTC soggette all'obbligo di compensazione

In vigore dal 6 ago 2015
Categorie di derivati OTC soggette all'obbligo di compensazione 1.   Le categorie di derivati over-the-counter (OTC) di cui all'allegato sono soggette all'obbligo di compensazione. 2.   Le categorie di derivati OTC di cui all'allegato non includono i contratti conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite, a condizione che tali contratti soddisfino tutte le seguenti condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente per coprire i disallineamenti di tasso di interesse o di valuta del gruppo di copertura in relazione alle obbligazioni garantite; b) sono registrati nel gruppo di copertura delle obbligazioni garantite conformemente alla legislazione nazionale in materia di obbligazioni garantite; c) non terminano in caso di risoluzione o insolvenza dell'emittente delle obbligazioni garantite o del gruppo di copertura; d) la controparte del derivato OTC concluso con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite ha almeno il trattamento pari-passu rispetto ai possessori delle obbligazioni garantite, salvo nel caso in cui la controparte del derivato OTC concluso con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite sia la parte insolvente o interessata ovvero rinunci al trattamento pari-passu; e) le obbligazioni garantite sono conformi ai requisiti dell'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e sono soggette ad un obbligo regolamentare di collateralizzazione di almeno il 102 %.
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