Art. 2
In vigore dal 6 ago 2015
1. Ai fini dell'applicazione degli , le controparti soggette all'obbligo di compensazione sono suddivise nelle seguenti categorie:
a)
categoria 1, comprendente le controparti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono partecipanti diretti ai sensi dell', punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012, per almeno una delle categorie di derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento, di almeno una delle CCP autorizzate o riconosciute prima di tale data come abilitate a compensare almeno una di tali categorie;
b)
categoria 2, comprendente le controparti non appartenenti alla categoria 1 che appartengono a un gruppo la cui media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione di derivati non compensati a livello centrale per gennaio, febbraio e marzo 2016 è superiore a 8 miliardi di EUR e che sono:
i)
controparti finanziarie; o
ii)
fondi di investimento alternativi ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che sono controparti non finanziarie;
c)
categoria 3, comprendente le controparti non appartenenti alla categoria 1 o alla categoria 2 che sono:
i)
controparti finanziarie; o
ii)
fondi di investimento alternativi ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE che sono controparti non finanziarie;
d)
categoria 4, comprendente le controparti non finanziarie non appartenenti alla categoria 1, alla categoria 2 o alla categoria 3.
2. Ai fini del calcolo della media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione del gruppo, di cui al paragrafo 1, lettera b), sono inclusi tutti i derivati del gruppo non compensati a livello centrale, compresi i forward su tassi di cambio, gli swap e gli swap su valute.
3. Se le controparti sono fondi di investimento alternativi ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE o organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la soglia di 8 miliardi di EUR di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo si applica individualmente a livello di fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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