Art. 57
Applicazione del cumulo bilaterale o del cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia in combinazione con il cumulo regionale
In vigore dal 28 lug 2015
Applicazione del cumulo bilaterale o del cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia in combinazione con il cumulo regionale
(, paragrafo 3, del codice)
Se il cumulo bilaterale o il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia è applicato in combinazione con il cumulo regionale, il prodotto ottenuto è considerato originario di uno dei paesi del gruppo regionale interessato, determinato in conformità all’, paragrafo 4, primo e secondo comma, o, se del caso, all’, paragrafo 6, primo e secondo comma.
Storico versioni
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