Art. 34
Operazioni minime
In vigore dal 28 lug 2015
Operazioni minime
(, paragrafo 2, del codice)
Le operazioni seguenti non sono considerate come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell’origine:
a)
le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
b)
le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
c)
i cambiamenti d’imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
d)
la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;
e)
l’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
f)
la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
g)
lo smontaggio o il cambiamento di uso;
h)
il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).
Storico versioni
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