Art. 34 · Operazioni minime

Art. 34

Operazioni minime

In vigore dal 28 lug 2015
Operazioni minime (, paragrafo 2, del codice) Le operazioni seguenti non sono considerate come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell’origine: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto; b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi; c) i cambiamenti d’imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita; e) l’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi; f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo; g) lo smontaggio o il cambiamento di uso; h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).
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