Art. 32
Merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori
In vigore dal 28 lug 2015
Merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori
(, paragrafo 2, del codice)
Si considera che le merci di cui all’allegato 22-01 abbiano subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali norme.
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