Art. 31

Merci interamente ottenute in un unico paese o territorio

In vigore dal 28 lug 2015
Merci interamente ottenute in un unico paese o territorio (, paragrafo 1, del codice) I prodotti seguenti sono considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio: a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati e allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio; g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera; h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo; i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime; j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).
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Merci interamente ottenute in un unico paese o territorio (Art. 31 Regolamento (UE) 2015/2446) — Testo vigente | Portale Normativo